Il “sisma bonus” si applica alle spese sostenute nel quinquennio 2017-2021
SPESA MASSIMA DETRAIBILE
L’importo massimo detraibile è pari a € 96.000.
Sono ammessi a beneficiare del “sisma bonus” TUTTI gli immobili abitativi e TUTTI gli immobili produttivi. Nella formulazione fino al 31/12/2016, in riferimento agli immobili abitativi, erano ammessi al bonus solo le abitazioni principali; dall’1/1/2017 tale fattispecie è stata abrogata.
Gli edifici devono essere ubicati in comuni classificati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.SPESE AMMESSE
Sono ammesse a detrazione le spese:
- Adozione di misure antisismiche
- Classificazione e verifica sismica degli immobili.
DETRAZIONE
La detrazione base è pari al 50% della spesa sostenuta che può essere aumentata fino al:
- 70%, se gli interventi di riduzione del rischio sismico riducono di una classe di rischio.
- 80%, se gli interventi di riduzione del rischio sismico riducono di una classe di rischio.
Le classi sismiche sono stabilite con apposito DM del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con categorie che vanno dalla classe A+ alla classe G.
DETRAZIONE CONDOMINI
Nel caso le unità immobiliari appartengano a un condominio i bonus sono aumentati al 75% e al 85% nei casi precedenti. L’importo totale detraibile è pari a € 96,000 per unità immobiliare (es. condominio di 5 immobili, totale detraibile € 96.000 x 5 = € 480.000)
DURATA DETRAZIONE
La detrazione viene inoltre ripartita in 5 anni e non in 10 anni.
CUMULABILITA’
Il “sisma bonus” NON è cumulabile con altre agevolazioni spettanti per le medesime unità!