SPESE “SISMA BONUS”

La finanziaria 2017 ha ridisegnato il cosiddetto “sisma bonus“, ovvero le spese di adeguamento sismico degli edifici al fine di ridurre i danni nel caso di manifestazione di un evento sismico.DURATA APPLICAZIONE
Il “sisma bonus” si applica alle spese sostenute nel quinquennio 2017-2021


SPESA MASSIMA DETRAIBILE
L’importo massimo detraibile è pari a € 96.000.

EDIFICI AMMESSI
Sono ammessi a beneficiare del “sisma bonus” TUTTI gli immobili abitativi e TUTTI gli immobili produttivi. Nella formulazione fino al 31/12/2016, in riferimento agli immobili abitativi, erano ammessi al bonus solo le abitazioni principali; dall’1/1/2017 tale fattispecie è stata abrogata.
Gli edifici devono essere ubicati in comuni classificati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.SPESE AMMESSE
Sono ammesse a detrazione le spese:
  • Adozione di misure antisismiche
  • Classificazione e verifica sismica degli immobili.

DETRAZIONE
La detrazione base è pari al 50% della spesa sostenuta che può essere aumentata fino al:

  • 70%, se gli interventi di riduzione del rischio sismico riducono di una classe di rischio.
  • 80%, se gli interventi di riduzione del rischio sismico riducono di una classe di rischio. 

Le classi sismiche sono stabilite con apposito DM del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con categorie che vanno dalla classe A+ alla classe G.

DETRAZIONE CONDOMINI
Nel caso le unità immobiliari appartengano a un condominio i bonus sono aumentati al 75% e al 85% nei casi precedenti. L’importo totale detraibile è pari a € 96,000 per unità immobiliare (es. condominio di 5 immobili, totale detraibile € 96.000 x 5 = € 480.000)

DURATA DETRAZIONE
La detrazione viene inoltre ripartita in 5 anni e non in 10 anni.

CUMULABILITA’
Il “sisma bonus” NON è cumulabile con altre agevolazioni spettanti per le medesime unità!

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