Quando parliamo di Esterovestizione societaria intendiamo l’evasione fiscale delle società che dichiarano residenza in un paese differente da quello in cui realmente operano. Così facendo ci si illude di poter pagare tasse agevolate nel paese dichiarato evitando le “botte fiscali” di paesi a basso tasso di agevolazione come l’Italia.
Ma la realtà non funziona proprio come l’immaginazione e i problemi con l’esterovestizione sono ancora tangibili e molto concreti.
Molti imprenditori in un momento della propria carriera cominciano a immaginare di trasferire un’azienda all’estero oppure localizzare la struttura societaria in un paese estero perché ciò porta con sé molti vantaggi.
I paesi che detengono una fiscalità privilegiata, infatti, possono portare moltissimi vantaggi fiscali alle società che li scelgono come sede legale. Ma bisogna stare molto attenti ad operare comunque secondo regole precise.
La residenza fiscale
La definizione di residenza fiscale delle società è contenuta nell’articolo 73, comma 3 del DPR n.917/86 che dice quanto segue: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.
Cosa considerare per stabilire se una società è considerata residente in Italia:
- La localizzazione nel territorio in base a sede legale, sede amministrativa, oggetto principale.
- La durata della presenza di elementi nell’arco del periodo di imposta.
Basta che solo uno dei punti si verifichi e di conseguenza la società è considerata residente in Italia.
Sede effettiva della società
Si parla di sede effettiva della società facendo riferimento all’articolo 4 del Modello OCSE con sentenza n. 136/1998 della Corte di Cassazione che afferma: “Il luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività direttiva e amministrativa per l’esercizio dell’impresa. Cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati per l’esplicazione e il raggiungimento dei fini sociali.”
Per stabilire effettivamente se una società estera sia fiscalmente residente in Italia è necessario analizzare i criteri di collegamento con il territorio italiano. Tali criteri riguardano strettamente la sede dell’amministrazione e lo svolgimento dell’oggetto principale dell’attività.
Il criterio della sede legale ha una natura prettamente formale ma l’onere della prova grava sull’amministrazione finanziaria.
Una società fittizia è possibile riscontrarla quando nella realtà questa ha un radicamento con il territorio italiano molto intenso che la farà considerare di conseguenza fiscalmente residente nello stesso stato.
L’esterovestizione: cosa c’è da sapere
L’esterovestizione societaria si può realizzare nei seguenti casi:
- Ente societario formalmente residente all’estero con atto costitutivo e statuto societario esteri
- Sussistono presupposti di collegamento tra la società e il territorio italiano
Questi criteri possono assumere un’importanza tale da costringere l’ente societario a spostare la residenza fiscale dall’estero all’Italia e pagare le eventuali more relative a tutti i contributi non versati in Italia.
Infatti, come esplicato dall’articolo 73, comma 5-bis del TUIR: “Salvo prova contraria si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo […]”
Tutti i tipi di esterovestizione
Esterovestizione con controllo diretto/indiretto
Il controllo operatore sulle società estere da parte di società italiane può essere diretto e indiretto. In ogni caso può provocare Esterovestizione. Il controllo operato dalle società estere nei riguardi delle società residenti nel territorio dello Stato è possibile che esista solo nell’ipotesi di controllo diretto. Quello operato sulle società estere da parte di società italiane può essere anche indiretto.
Esterovestizione con conseguenze su imposte dirette
Questo genere di Esterovestizione ha conseguenze sia sulle imposte dirette che su quelle indirette. Non basta che la società abbia residenza estera senza esercitare un’attività economica in quel preciso luogo. In questo caso è evidente che il veicolo estero è stato costruito solo per ridurre la tassazione indiretta italiana sul conferimento.
Si può contestare l’esterovestizione?
Assolutamente sì, esattamente come accade per un qualsiasi accertamento della residenza effettiva di un soggetto estero. In caso di contestazione dell’Esterovestizione, però, l’onere della prova è a carico del contribuente.
Perciò deve essere il contribuente a portare tutte le possibili prove a proprio carico per dimostrare che in realtà svolge una normale attività all’estero e che non si tratta di attività esterovestita.
In questo caso è bene sapere che:
- Nella sede dell’ispezione i verificatori devono essere concentrati sull’indagine di: sede legale, sede dell’amministrazione e oggetto sociale.
- Devono prestare particolare attenzione nell’ipotesi in cui il controllo della residenza avvenga sulla base di un’analisi preliminare e ragionata della struttura e dell’operatività della società sia nei casi di accesso presso una società residente sia in caso di rinvenimento di documentazione di varia natura attinente l’operatività di una società formalmente costituita all’estero che non avrebbe titolo per essere custodita nel territorio dello Stato.
Il contribuente può fornire prova contraria richiamano elementi di fatto e situazioni o atti idonei a dimostrare un concreto radicamento della direzione effettiva nello stato estero (questo è quanto afferma la circolare n.28/E/2006 dell’Agenzia delle Entrate).
Perciò il contribuente in fase di contestazione dovrà provare che:
- Gli insediamenti produttivi/commerciali all’estero sono effettivi ed esistono delle ragioni imprenditoriali sottese agli stessi
- In linea con il modello organizzativo e funzionale di gruppo le società estere si caratterizzano per una specializzazione in senso geografico, strategico ed economico rispetto al capogruppo e alle consociate
- La totale indipendenza economica delle partecipate estere rispetto alla holding che si può desumere dai flussi informativi e contrattuali intercompany
- Autonomia finanziaria delle società estere
- Autonomia gestionale dei soggetti preposti all’attività di impresa all’estero
Il superamento della presunzione con interpello ordinario
Secondo l’orientamento manifestato dall’agenzia delle Entrate la prova contraria che diventa utile e necessaria per vincere qualsiasi contestazione di Esterovestizione può essere prodotta dai contribuenti soltanto in sede di controllo. Rimane preclusa la possibilità di adire i vari strumenti di ruling previsti dall’ordinamento.
Il comma 1, lettera a) dell’articolo 11, Legge n 212/00 prevede l’applicazione dell’interpello ordinario quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni.
L’interpello ordinario, infatti, ha una funzione “preventiva” e infatti, come dice l’Articolo 2, comma 2, Dlgs n 156/15 si può presentare: “prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all’amministrazione per rendere la propria risposta”.
Entro 90 giorni è necessario ottenere risposta. Eventualmente non pervenisse in alcun modo risposta, sempre secondo l’Articolo 11 comma 3 Legge n 212/00 “il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente”.
Che tipo di controlli vengono svolti in sede dall’amministrazione finanziaria?
- Controllo di tipo formale: si accerta il luogo nel quale si riunisce il Consiglio di amministrazione (assemblea dei soci)
- Controllo di tipo sostanziale: per individuare gli elementi sintomatici della presenza in Italia della sede di amministrazione.
Quali sono gli elementi sintomatici della presenza in Italia della sede di amministrazione?
- Residenza degli amministratori
- Potere effettivo di gestione dei conti bancari della società
- Le disponibilità finanziarie della società
- Affidamento di poteri decisionali in capo all’assemblea dei soci residenti in Italia in relazione agli aspetti fondamentali e vitali della gestione societaria
- Struttura organizzativa della società
Gli ispettori hanno il compito di verificare tutti questi elementi per stabilire che la società costituita all’estero in realtà opera a tutti gli effetti sul territorio Italiano evadendo il fisco e commettendo il reato di Esterovestizione.
Quali sono le indagini riguardo l’oggetto principale della società?
- Luogo di svolgimento che hanno consentito conclusione di atti e negozi
- Identità e residenza delle controparti contrattuali
- Individuazione dei mercati sui quali sono stati negoziati i titoli di eventuali società partecipate
- L’ubicazione di tali società
- La focalizzazione dell’effettiva gestione dei conti correnti e delle disponibilità finanziarie della società
- L’assoggettamento alle imposte estere
- Il possesso di idonee autorizzazioni amministrative per l’esercizio di attività concesse dalle autorità locali
Nessun giudice può limitare la libertà di stabilimento della società
In quanto imprenditore sei totalmente libero di costituire la tua società in qualsiasi parte del mondo ritieni più opportuno. La tua libertà di stabilimento non può essere in alcun modo limitata dalla legge.
Ciò che a quest’ultima compete è appurare le finalità del tuo stabilimento all’estero. Perciò verrà valutato se l’ufficio corrisponde a una costruzione di puro artificio volta a lucrare benefici fiscali. Secondo i giudici il vantaggio fiscale è indebito solo se ottenuto mediante costruzioni non aderenti alla realtà.
Ripeto sempre in ogni mio articolo di stare attenti prima di costituire qualsiasi tipo di società all’estero e di diffidare dal credere che sia tutto oro ciò che luccica. Non farti ingannare dalla mitologia dei paradisi fiscali perché prima o poi il fisco busserà alla tua porta per farti pagare conti molto più salati di quanto tu possa immaginare.
Pensi possa davvero valerne la pena? Io non credo.
Ecco perché, per qualsiasi dubbio e prima di procedere con la costituzione della tua società all’estero è bene parlarne con un professionista specializzato. Se ancora non hai al tuo fianco qualcuno che ti guidi nella sicura costituzione della tua società all’estero, compila il form qui sotto e non esitare a contattarmi.
Hai dei dubbi riguardo all’esterovestizione societaria? Insieme troveremo le migliori soluzioni per costituire la tua società all’estero in totale sicurezza.
Leggi anche i nostri articoli riguardo alla costituzione di una società all’estero, e sui lavoratori all’estero.
I’m grateful for the resources you’ve provided in this article. They are incredibly useful.