Entrata della città di Tallin | Doppia tassazione Italia-Estonia

Doppia tassazione Italia-Estonia: convenzione per evitarla

La doppia tassazione dei redditi nasce dall’esigenza del fisco internazionale di evitare l’esterovestizione delle società che, per usufruire delle agevolazioni fiscali di alcuni paesi, costituiscono lì le proprie società continuando a operarne al di fuori. 

La doppia imposizione fiscale si ha nei seguenti casi: 

  • Uno Stato (quello di erogazione del reddito), utilizza un criterio di tipo “reale“, legato alla tipologia di reddito (es. dividendi, reddito da lavoro, etc), oppure un criterio “territoriale” quando l’aspetto principale è il luogo di produzione del reddito stesso. Classico caso è quello che riguarda la presenza di ritenute fiscali in uscita dallo Stato di erogazione del reddito in caso di flussi finanziari transnazionali;
  • L’altro Stato (quello di residenza fiscale del soggetto) applica un criterio “personale” di tassazione. Si tratta del c.d. principio della “worldwide taxation“, secondo il quale un reddito è tassato in capo alla persona residente in quello Stato ovunque sia stato prodotto.

Ognuno dei due stati dispone  delle disposizioni legate alla salvaguardia della propria potestà impositiva sul reddito. In questi casi il soggetto che ha percepito il reddito all’estero è chiamato ad una doppia tassazione dello stesso, sia nello stato della fonte che nello stato di residenza fiscale.

Non esiste una norma che a livello internazionale vieti la doppia tassazione. Per limitarne il fenomeno, però, gli Stati dell’Unione Europea cercano di rimediare collaborando attraverso specifiche convenzioni contro le doppie impostazioni. 

Questo è il caso dell’Italia e dell’Estonia che, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno emanato la propria convenzione. Leggi qui la convenzione Italia Estonia completa.

Cosa dice la convenzione Italia-Estonia?

(Dall’articolo 23 della convenzione):

Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.


1. Per quanto concerne l’Italia:

(a) Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Estonia, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2
della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione
non stabiliscano diversamente. In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l’imposta sui redditi pagata in Estonia, ma l’ammontare della deduzione non
può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta
del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.


2. Per quanto concerne i residenti dell’Estonia, la doppia imposizione sarà eliminata
come segue:

(a) se un residente dell’Estonia ritrae redditi che, conformemente alla presente
Convenzione, sono imponibili in Italia, salvo il caso in cui la legislazione interna
preveda un trattamento più favorevole, l’Estonia ammetterà in deduzione dall’imposta
sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito
pagata in Italia; Tale deduzione in ogni caso non può eccedere la frazione d’imposta
sul reddito in Estonia, calcolata prima di operare la deduzione, attribuibile al reddito
imponibile in Italia.

(b) Ai fini del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, qualora una società
residente della Estonia riceva un dividendo da parte di una società residente
dell’Italia della quale detiene almeno il 10 per cento delle azioni con pieno diritto di
voto, l’imposta pagata in Italia comprenderà non solamente l’imposta pagata sul
dividendo, ma anche l’imposta pagata sugli utili della società dai quali è stato pagato
il dividendo. 

La normativa fiscale in Estonia

In Estonia opera una particolare imposta applicabile esclusivamente al momento della distribuzione dei profitti. In base a questa, gli utili d’impresa non sono assoggettati a tassazione se vengono mantenuti nelle disponibilità della società. 

Alla distribuzione degli utili vengono assimilate le seguenti operazioni: 

  • Riconoscimento dei fringe benefits 
  • Sostenimento di spese per regalie e intrattenimento 
  • Spese non inerenti 
  • Rettifiche applicate in ossequio alla disciplina di transfer pricing

Esiste anche un particolare regime, participation exemption, che opera nel momento in cui una società estone redistribuisca dividendi ricevuti da una propria controllata. In questo caso, la seconda distribuzione beneficia di esenzione a condizione che la società madre detenga il 10% del capitale o dei diritti di voto della società figlia. Quest’ultima dev’essere fiscalmente residente in Estonia o in un altro stato dell’UE. 

Il transfer pricing

Nell’imposizione diretta opera anche la norma antielusiva del transfer pricing a cui va aggiunta la clausola generale di antiabuso

Trova applicazione solo per le persone fisiche ma le autorità fiscali estoni dal 2011 possono attribuire il reddito di una società residente all’estero nel momento in cui non abbia sostanza economica e le transazioni abbiano natura elusiva. 

Non è prevista alcuna ritenuta alla fonte in caso di distribuzione di dividendi e interessi. Le royalties, invece, sono soggette alla ritenuta interna del 10% con possibilità di riduzione o eliminazione nel caso operi una convenzione.

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