Sono considerati non residenti tutti gli individui non iscritti per almeno 183 giorni all’interno delle anagrafi comunali italiane. Inoltre, non devono essere in possesso né di domicilio, né di residenza italiana. Se anche solo una di queste condizioni non venisse soddisfatta, i soggetti verrebbero considerati a tutti gli effetti residenti italiani.
Anche i non residenti devono pagare le imposte in Italia se hanno prodotto redditi o possiedono beni in questo paese. Le eccezioni sono previste solo per le eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra Italia e stato di residenza del soggetto.
Le imposte italiane dei non residenti
Sono cinque le principali imposte italiane a cui sono soggetti i non residenti in Italia:
- Irpef (Imposta personale sui redditi)
- Addizionale regionale all’Irpef
- Addizionale comunale all’Irpef
- Imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili
- Imposta comunale sugli immobili
Per i soggetti non residenti, gli obblighi fiscali prevedono:
- La presentazione della propria dichiarazione dei redditi annuale ai fini Irpef e versamento delle relative imposte.
- In caso si possedessero immobili in Italia, oltre all’Irpef andrebbe pagata anche l’Imposta comunale sugli immobili (IMU).
Quali sono i redditi tassabili dei non residenti?
I redditi considerati tassabili possono essere riassunti in tre punti:
- Attività di lavoro di qualsiasi tipo (indipendente, dipendente, ecc…)
- Pensioni e assegni assimilati
- Beni immobili ubicati sul territorio italiano
Partita Iva e Codice Fiscale per i non residenti
Il soggetto non residente in Italia deve rivolgersi al consolato territorialmente competente per richiedere il rilascio del Codice Fiscale. Il documento può essere recapitato sia presso gli uffici del consolato, sia presso un domicilio indicato dal soggetto.
Per quanto riguarda la Partita Iva, invece, i soggetti non residenti dovranno nominare il proprio rappresentante fiscale che prenderà in carico l’operazione e presenterà richiesta presso l’Agenzia delle Entrate.
La nomina del rappresentante fiscale deve avvenire con un atto pubblico, con scrittura privata registrata o con lettera annotata nell’apposito registro in data anteriore a quella in cui è avvenuta la transazione imponibile.
Questa procedura è solo un’alternativa a un’altra possibilità di richiesta e apertura della Partita Iva: l’identificazione diretta.
Infatti, grazie all’entrata in vigore del DL 19 giugno 2002, n.191, i non residenti in Italia possono identificarsi direttamente nella nazione italiana ai sensi delle nuove disposizioni dell’articolo 35 ter del DPR 633/72. I non residenti devono presentare il modello anagrafico disponibile in formato elettronico gratuitamente sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero delle Economie e delle Finanze.
In questo modo, i non residenti vengono identificati in Italia con uno specifico numero di P. IVA e possono operare direttamente senza l’intermediazione del rappresentante fiscale.
In caso si debbano comunicare delle variazioni dei dati o si debba fare una dichiarazione di cessazione dell’attività, la documentazione può essere presentata in due modi:
- Direttamente dal soggetto estero
- Mediante gli intermediari abilitati
In entrambi i casi la procedura va effettuata telematicamente.
Rimborsi ai non residenti
Riguarda i soggetti residenti in Paesi che assicurino lo scambio di informazioni che abbiano sottoscritto quote di fondi comuni italiani e intendono avvalersi del trattamento agevolativo previsto dalla normativa nazionale italiana.
A questi soggetti, laddove avessero ricevuto proventi dalle SICAV e da fondi comuni mobiliari italiani, spetta un rimborso del 15% rispetto ai proventi erogati. Laddove dovesse invece trattarsi di proventi derivanti da OICVM il rimborso è pari al 6%.
La richiesta di rimborso va presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui il soggetto ha ricevuto i proventi.
A seconda dei casi la richiesta va inoltrata:
- Alla società di gestione del fondo comune
- Alla Sicav
Gli incentivi fiscali per attrarre risorse umane in Italia
Per sostenere lo sviluppo dell’Italia, lo Stato prevede numerose agevolazioni a favore delle persone che intendono trasferire la propria residenza in Italia per lavorarvi.
Per questi soggetti esiste una tassazione agevolata dei redditi prodotti all’estero che consiste nel versare un’imposta sostitutiva all’Irpef stabilita forfettariamente secondo ogni periodo di imposta.
Le agevolazioni per le persone che trasferiscono la propria residenza in Italia si possono riassumere in tre categorie:
Docenti e ricercatori
Esenzione del 90% per 4 anni dal reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia
Lavoratori impatriati
Esenzione del 70% per 5 anni dal reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia elevabile al 90% nel caso di trasferimento in un comune del Sud.
Nuovi residenti
Imposta sostitutiva per 15 anni solo sui redditi prodotti all’estero.
L’obiettivo degli incentivi fiscali resta quello di favorire il radicamento in Italia da parte di quelle persone che posseggono un alto potenziale e possono apportare valore allo Stato italiano. Ti piacerebbe approfondire e conoscere tutti gli incentivi fiscali a cui puoi accedere in quanto non residente in Italia? Compila il form qui sotto e contattami, sarò lieto di aiutarti ad approfondire l’argomento e comprendere qual è la migliore soluzione adatta a te.
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